Fotoriproduzione con mezzi propri

La disciplina in materia di fotoriproduzione dei beni archivistici e librari è stata modificata con la L. 4 agosto 2017 n. 124 che apporta variazioni sostanziali all’art. 108 commi 3 e 3bis del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

In base alle modifiche introdotte è stata liberalizzata la riproduzione con mezzi propri del patrimonio documentario conservato presso gli Archivi di Stato da parte degli utenti per finalità di ricerca e studio, senza scopo di lucro, ad eccezione dei documenti sottoposti a restrizioni di consultabilità per ragioni di riservatezza, quindi nel rispetto delle norme a tutela della privacy oltreché del diritto d’autore. La legge stabilisce accorgimenti e cautele per l’esecuzione diretta da parte degli utenti delle riproduzioni: occorre prestare particolare attenzione che la riproduzione venga effettuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i materiali. I documenti non dovranno essere esposti a sorgenti luminose durante la loro riproduzione, le quali non dovranno essere fatte con l’utilizzo di stativi o treppiedi. E’ pertanto vietato l’utilizzo di scanner portatili o a penna, di flash o altre fonti luminose portatili.

Gli utenti della Sala di studio dovranno impegnarsi ad accettare le norme e le condizioni di tutela stabilite dalla normative vigente compilando l’apposito modulo, disponibile in Sala di studio. In particolare nella dichiarazione l’utente dovrà indicare la finalità della ricerca al fine di verificarne la compatibilità con le prescrizioni di legge.

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Circolare ministeriale n. 33/2017.